ART 363 – BIS CPC – RINVIO PREGIUDIZIALE

ART 363 – BIS CPC – RINVIO PREGIUDIZIALE

SULL’ART. 363 – BIS C.P.C. “RINVIO PREGIUDIZIALE

Chi è “il giudice di merito” a cui è stato attribuito il nuovo potere introdotto dal nuovo art. 363- bis c.p.c.  di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione?

Lo è senz’altro il giudice sia di 1º grado che di appello, revocazione, opposizione di terzo, ecc.; ed anche il giudice di rinvio (o il giudice del nuovo processo ex art. 393 c.p.c.) dopo cassazione, salvo il vincolo alla sentenza di cassazione ex art. 384.2 c.p.c., ossia il giudice investito del compito di decidere nel merito della controversia.

La strumentalità della questione alla definizione anche parziale del giudizio potrebbe far dubitare la sua riferibilità ai provvedimenti ordinatori del giudice di merito, quali la rinnovazione della citazione, l’integrazione del contraddittorio ecc. oppure ai provvedimenti istruttori circa l’ammissibilità di prove e via dicendo. Ma Cass. S.U.  29/04/2024, n. 11399 si fa bastare una “stretta correlazione con il giudizio di merito” (punto 13 della motivazione), della quale non si può dubitare se il giudizio medesimo deve svolgersi con le debite formalità.

Ma se con “giudice di merito” il legislatore voleva solo esprimere l’ovvia esclusione del “giudice di legittimità”, ossia della Corte Cassazione, allora si schiude la porta all’inclusione di tutti i procedimenti giudiziari contenziosi, ossia che vedono la contrapposizione di almeno due parti, e quindi pure i procedimenti di correzione di provvedimenti giudiziari, cautelari, esecutivi, endoconcorsuali avanti il giudice delegato ecc.

In contrario si può obiettare che in questa seconda categoria di procedimenti ve ne sono di quelli i cui provvedimenti definitivi non possono essere impugnati in Cassazione, sicché sarebbe incoerente anticipare una decisione che non potrebbe comunque intervenire. Tuttavia:

  1. l’art. 363, comma 1 c.p.c. prevede espressamente che la funzione nomofilattica dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge (funzione condivisa dal rinvio pregiudiziale) possa esplicarsi con riferimento a provvedimenti non ricorribili in cassazione;
  2. un sindacato della Cassazione, anche solo indiretto, su provvedimenti non impugnabili davanti ad essa è sempre possibile (per esempio nel caso di condanna concessa o negata ex art. 96 c.p.c. in relazione ad un provvedimento cautelare), e perciò l’ipotizzata estensione ha senso ed è stata ammessa in generale per i provvedimenti cautelari sempre da S.U. 11399/2024, cit. punto 17;
  3. potrebbe anzi rappresentare utile strumento per potenziare la “esatta osservanza ed uniforme interpretazione della legge“, nonché la “unità del diritto oggettivo nazionale” (art. 65 ord. giud.) in questi settori normativi sottratti all’intervento diretto della Cassazione, non fosse per la problematicità di una certo non breve sospensione nell’ambito dei procedimenti cautelari (ovviabile -dice ancora una volta S.U. 11399/2024, punto 16c- tramite misura cautelare temporanea che possa neutralizzare il pregiudizio da ritardo).

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sentite le parti costituite”, o anche no?

Il Giudice di merito può disporre il rinvio pregiudiziale, “sentite le parti costituite”, come prevede espressamente l’art. 363-bis c.p.c.

Per quanto sopra visto, potrebbe non essere necessaria una costituzione in giudizio come ad esempio nel caso dell’esame delle richieste di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale (ex fallimento): art. 203.3 CCII; ed allora dovranno essere sentite tutte le parti.

In caso diverso, invece, solo le parti costituite, ma il fatto di non averle sentite -com’è avvenuto nel rinvio disposto dal Tribunale di Salerno 19/07/2023 sulla mancata indicazione del regime composto degli interessi nell’ammortamento alla francese (questione poi decisa da Cass. S.U. 29/05/2024, n. 15130)- non comporta secondo la Prima Presidenza e la stessa Cassazione inammissibilità (il comma 3 rinvia solo alle “condizioni” nn. 1-3 del comma 1), potendo il contraddittorio (anche con eventuale esito di inammissibilità) essere recuperato dopo, con le brevi memorie da depositarsi di cui all’art. 378 previste al quarto comma e con la discussione in pubblica udienza (sentenza cit., punto 5).

Un po’ meno elastico nel bypassare il diritto a contraddire, anche quando non è previsto, è invece il Giudice delle leggi nella sentenza n. 96 del 5 giugno 2024 con la sua interpretazione adeguatrice dell’art. 171-bis c.p.c.

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Perché alla “questione di diritto” da rimettere alla Corte di Cassazione è stato inserito l’avverbio “esclusivamente”, benché, ovviamente, la Corte di Cassazione non giudichi il fatto?

L’aggiunta della parola “esclusivamente” è dettata dall’erroneo convincimento, ereditato dai francesi, che esistano pure le c.d. questioni “miste”, cioè ad un tempo di fatto e di diritto (così anche S.U. 15130/2024 cit., punto 5); invece, come giustamente rileva ad esempio Cass. S.U. 13/12/2023 n. 34851 (in tema di giurisdizione del giudice tributario, emessa su rinvio pregiudiziale) al punto 3, le due categorie sono sempre distinguibili.

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